Art. 25 · INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 25

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 21 ott 1960
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle organizzazioni territoriali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-25