Art. 23 · TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 23

126 / 151

TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo all'assenza, e inviare all'azienda stessa entro 3 giorni dall'inizio della assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia. In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) sei mesi per anzianità di servizio fino a cinque anni compiuti; b) nove mesi per anzianità di servizio oltre i cinque anni e fino a dodici anni compiuti; d) dodici mesi per anzianità di servizio oltre i dodici anni. Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento: - per l'anzianità di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi due mesi: metà retribuzione globale per i tre mesi successivi; - per l'anzianità di cui al punto b), intera retribuzione globale per i primi tre mesi: metà retribuzione globale per i quattro mesi successivi; - per l'anzianità di cui al punto c), intera retribuzione globale per i primi quattro mesi: metà retribuzione globale per i sei mesi successivi. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento. Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio, valgono le norme regolanti la materia. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità, derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilità, ecc.).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-23-3