Art. 23 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 23

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 21 ott 1960
All'impiegato che contrae matrimonio sarà concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione. Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato come periodo di preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-23-2