CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 22
77 / 151TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 21 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi 26 agosto 1950, n. 860 e 23 maggio 1951 n. 394 sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve corrispondere all'impiegata, durante il periodo di conservazione del posto l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per il 5° e 6° mese.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all' e partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli all'impiegata.
L'assenza per gravidanza e puerperio nei limiti del periodo fissato per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, festività, tredicesima mensilità, ecc.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-22-2