Art. 21 · FERIE
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 21

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FERIE

In vigore dal 21 ott 1960
L'operaio che ha una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (paga base più contingenza più eventuale terzo elemento), nella misura di: dal 1° all'8° anno compiuto di anzianità: giorni 12; dal 9° anno di anzianità al 15° anno compiuto: giorni 15; dal 16° anno in poi di anzianità: giorni 16. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze de lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi, quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni qualora l'operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie, quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Per la eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza, prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1916 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno al godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute. Chiarimento a verbali. Nella ipotesi di ferie collettive si chiarisce che quando l'operaio non usufruisce delle ferie intere per mancanza dell'anzianità di 12 mesi, per giorni non retribuiti dal datore di lavoro si fa riferimento al deliberato della Cassa Integrazione che ha ammesso l'intervento della, stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-21