CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 20
75 / 151SERVIZIO MILITARI
In vigore dal 21 ott 1960
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione dei servizio militare.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianità. Ai fini del computo della indennità di anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dai presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio semprechè l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, nè il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Sia per quanto riguarda: il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono contemplate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Per il trattamento in caso di richiamo alle armi si riporta in
calce l' della vigente legge 10 giugno 1940.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-20-2