Art. 2 · ASSUNZIONE
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 2

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ASSUNZIONE

In vigore dal 21 ott 1960
L'assunzione è fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformità alle norme di legge e agli eventuali accordi interconfederali. All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore: a) la località alla quale è destinato, b) la data di assunzione, c) la qualifica di appartenenza alla categoria speciale, la categoria alla quale è assegnato e la relativa retribuzione iniziale. Per essere ammesso al lavoro il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro, 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso, 3) carta di identità o documento equivalente. È in facoltà dell'azienda di chiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia.
Storico versioni

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