CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 2
105 / 151ASSUNZIONE
In vigore dal 21 ott 1960
L'assunzione è fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformità alle norme di legge e agli eventuali accordi interconfederali.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore:
a) la località alla quale è destinato, b) la data di assunzione, c) la qualifica di appartenenza alla categoria speciale, la categoria alla quale è assegnato e la relativa retribuzione iniziale.
Per essere ammesso al lavoro il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro, 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso, 3) carta di identità o documento equivalente.
È in facoltà dell'azienda di chiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-2-3