Art. 19 · MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 19

19 / 151

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA

In vigore dal 21 ott 1960
Il pagamento della retribuzione verrà effettuato a settimana, o a decade, o a quattordicina o a quindicina. Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonché il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce. In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi delle retribuzioni, dovrà essere corrisposta al lavoratore la parte delle retribuzioni non contestate contro rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta. Chiarimento a verbale. Le parti convengono che il pagamento delle retribuzioni potrà essere effettuato anche a mese. Quando la retribuzione viene effettuata a mese la azienda concederà, su richiesta, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-19