CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 19
19 / 151MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA
In vigore dal 21 ott 1960
Il pagamento della retribuzione verrà effettuato a settimana, o a decade, o a quattordicina o a quindicina.
Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonché il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi delle retribuzioni, dovrà essere corrisposta al lavoratore la parte delle retribuzioni non contestate contro rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.
Chiarimento a verbale.
Le parti convengono che il pagamento delle retribuzioni potrà essere effettuato anche a mese.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese la azienda concederà, su richiesta, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-19