Art. 16 · FESTIVITÀ
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 16

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FESTIVITÀ

In vigore dal 21 ott 1960
Sono considerati festivi: a) le domeniche e i giorni di riposo compensativo; b) le quattro festività nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio, e del 4 novembre; c) 1 gennaio (Capo d'Anno); 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); (Ascensione) mobile; (Corpus Domini) mobile; 29 giugno (S. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (S. Natale); 26 dicembre (S. Stefano); (Lunedi di Pasqua) mobile); d) la ricorrenza del S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento. Il trattamento economico relativo alle festività nazionali sarà quello stabilito dalle norme di legge. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle festività elencate ai punti b), c), e d) del primo comma cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non, dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza delle festività col giorno di riposo compensativo.
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