Art. 14 · PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 14

117 / 151

PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA

In vigore dal 21 ott 1960
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa. I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza autorizzazione della direzione. salvo speciale permesso della direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro. Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali. Al lavoratore che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-14-3