Art. 14 · TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 14

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TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 21 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-14-2