CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 10
113 / 151LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI
In vigore dal 21 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e negli altri giorni festivi.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno (feriale)........... 25%
lavoro straordinario notturno (feriale)......... 50%
lavoro notturno compreso in turni avvicendati... 10%
lavoro notturno non compreso in turni avvicenda-
ti............................................ 30%
lavoro in giorni festivi........................ 40%
lavoro straordinario festivo.................... 50%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all' e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo al lavoratore competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo la percentuali di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-10-3