Art. 10 · SOSPENSIONI DI BREVE DURATA ED INTERRUZIONI DI LAVORO
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 10

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SOSPENSIONI DI BREVE DURATA ED INTERRUZIONI DI LAVORO

In vigore dal 21 ott 1960
SOSPENSIONI DI BREVE DURATA ED INTERRUZIONI DI LAVORO Ove nella giornata si verifichino, per cause di forze maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entità, qualora la direzione dell'Azienda trattenga l'operaio a disposizione nello stabilimento, questi avrà il diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro. In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni, l'operaio potrà richiedere la risoluzione del suo rapporto di lavoro con diritto alle eventuali indennità spettanti in caso di licenziamento, compresa quella relativa al preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-10