Art. 1 · ASSUNZIONE
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 1

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ASSUNZIONE

In vigore dal 21 ott 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI DELLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO (testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959) DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, è stato stipulato il 21 luglio 1959 tra le organizzazioni nazionali così costituite: la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lavoro Alessandro Colli assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una commissione composta dei sigg.: Achille Rossi, Giuseppe Moncosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rava, Dino Stefani, Augusto Mussato, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Gressani, Italo Ramorino, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolò Tucci, Mario Giovene, Vincenzo Borrello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Antonio Zanini; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg.: Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig. Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale. Identico accordo è stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.). A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 1 luglio 1959. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate: Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari - Articoli casalinghi- Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno giunco e vimini. Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero. Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone; ecc.). Chiarimento a verbale. Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sarà provveduto con contratto a parte. TABELLA DEGLI STIPENDI I minimi di stipendio mensile - riportati nelle due tabelle allegate al presente contratto del quale formano parte integrante - sono quelli risultanti dai minimi di cui al precedente contratto 22 novembre 1950 maggiorati del 6,50 per cento, con arrotondamento alle 50 lire superiori. . ASSUNZIONE L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria alla quale l'impiegato viene assegnato a norma dell' e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico relativo; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda e offerta di lavoro relative agli impiegati. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovrà presentare i seguenti documenti: 1) carta di identità o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni; 5) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel più breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso altre aziende.
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