Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e la Federazione italiana dei Sindacati Ospedalieri, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Federazione Nazionale degli Ospedalieri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Unione italiana Sindacati Autonomi Ospedalieri, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e la Federazione Nazionale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il regolamento di pari data recante norme sulle commissioni paritetiche, allegato al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 del 26 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto normativo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto normativo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento sulle commissioni paritetiche indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Istituti di cura, privati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addì 14 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129 foglio n. 80. - VILLA
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