Art. 97
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 97

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In vigore dal 20 ott 1960
I dipendenti assunti a tempo determinato e di cui si presente titolo, non hanno diritto nè alle ferie nè alla gratifica natalizia. La risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine non dà diritto ad indennità di sorta, neppure a quella sostitutiva di preavviso o di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-97