Art. 9
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 9

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In vigore dal 20 ott 1960
L'Istituto ha facoltà di constatare prima della assunzione in servizio lo stato di salute del lavoratore. Questi ad assunzione avvenuta, è tenuto a sottoporsi a visita medica tutte le volte che l'Istituto lo ritenga necessario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-9