Art. 85
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 85

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In vigore dal 20 ott 1960
In caso di fallimento dell'Istituto il dipendente avrà diritto alla indennità di preavviso ed alla indennità di licenziamento stabilite dal, presente contratto ed il suo avere complessivo sarà considerato privilegiato a norma di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-85