Art. 84
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 84

84 / 138
In vigore dal 20 ott 1960
In caso di cessione dell'Istituto o di trasformazione della società, che ne sia proprietaria o lo gestisca, i dipendenti conservano nei confronti dell'acquirente o della nuova società tutti i diritti maturati per il servizio fino allora prestato, ove non abbiano precedentemente ricevuto regolare disdetta scritta o al termine del relativo preavviso la indennità, di licenziamento. Il nuovo titolare o la nuova, società ove intenda mantenere in servizio i dipendenti senza l'onere dei diritti da essi maturati per il servizio precedentemente prestato, dovrà nell'occasione provvedere alla relativa liquidazione secondo le norme del presente Contratto come se avvenisse il licenziamento;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-84