Art. 80
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 80

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In vigore dal 20 ott 1960
In difetto del preavviso l'inadempiente sarà tenuto a corrispondere all'altra parte la indennità sostitutiva nella misura della retribuzione normale relativa alla durata del preavviso stesso. Per i dipendenti retribuiti a percentuale l'indennità sarà rapportata alla retribuzione del personale stipendiato o salariato della stessa: categoria ed in difetto al minimo garantito. Nel caso che l'inadempiente sia il dipendente, l'Istituto avrà diritto alla rivalsa immediata della indennità, sostitutiva sulle somme che dovessero essere dovute al dipendente per retribuzione o altro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-80