Art. 76
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 76

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In vigore dal 20 ott 1960
Ogni dipendente è responsabile del materiale che comunque sia, funzionalmente in uso nell'Istituto e dovrà usarlo e servirsene con normale cura e diligenza, specialmente se trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco. L'Istituto è tenuto ad adottare tutte quelle misure preventive atte ad eliminare o comunque ridurre al minimo la possibilità di perdita, rottura, e deterioramento del materiale specialmente se pregiato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-76