Art. 73
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 73

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In vigore dal 20 ott 1960
Ove il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per delitto commesso fuori dall'Istituto egli potrà essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. Dopo la sentenza definitiva l'Istituto deciderà a sua discrezione sulla eventuale riammissione in servizio, ma il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti della anzianità e resta comunque esclusa l'ipotesi della corresponsione della retribuzione. La condanna per delitto infamante o per delitto commesso in danno dell'Istituto o del titolare di esso o commesso in servizio o comunque nell'Istituto, comporta la risoluzione di pieno diritto del rapporto di lavoro con le conseguenze di cui all'articolo precedente.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-73