Art. 61
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 61

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In vigore dal 20 ott 1960
In caso di sospensione del lavoro, non dovuta a forza maggiore, ma a fatto del titolare dell'Istituto e di chi per esso, i dipendenti avranno diritto a percepire per il relativo periodo la normale retribuzione. Ove l'istituto ritenga di procedere al licenziamento dei dipendenti ed essi preferiscano attendere senza retribuzione la ripresa del lavoro, il relativo periodo di attesa si considererà utile ai fini dell'anzianità di servizio. E consentita la sospensione dal servizio senza retribuzione ma con decorrenza dell'anzianità nei casi di temporanea o stagionale riduzione della attività dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-61