Art. 58 · Aspettativa
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 58

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Aspettativa

In vigore dal 20 ott 1960
Il dipendente che abbia compiuto i 5 anni di servizio nello stesso Istituto ha diritto di ottenere un periodo di aspettativa di durata non superiore a tre mesi per gravi e giustificati motivi di famiglia. Durante il periodo di aspettativa non decorre alcuna retribuzione, esso però è computabile agli effetti della anzianità di servizio.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-58