Art. 54
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 54

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In vigore dal 20 ott 1960
Per speciali esigenze di servizio l'Istituto potrà richiamare qualsiasi dipendente in ferie prima della fine del relativo periodo, senza pregiudizio per il godimento del rimanente in epoca successiva. In tal caso competerà al dipendente il rimborso delle spese effettivamente incontrate a causa della interruzione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-54