Art. 53
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 53

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In vigore dal 20 ott 1960
Nessun dipendente potrà rinunciare alle ferie ed il mancato godimento di esso non è risarcibile in denaro, nella misura della retribuzione ordinaria, se non è dovuto a fatto o colpa dell'Istituto. Anche per le ferie dovrà essere istituito un'apposito registro analogo a quello previsto per il lavoro straordinario e per la stessa ragione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-53