Art. 51
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 51

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In vigore dal 20 ott 1960
Dopo un anno di ininterrotto servizio presso lo stesso Istituto i dipendenti, assunti a tempo indeterminato, maturano il diritto al godimento di un periodo di ferie nella seguente misura, a seconda della anzianità di servizio nello stesso Istituto: Personale impiegatizio: medici: anzianità da 1 a 5 anni compiuti: giorni 20; da oltre i 5 anni a 10: giorni 25; da oltre 10 anni in poi: giorni 30; altro personale impiegatizio: anzianità da 1 a 5 anni compiuti: giorni 15; da oltre i 5 anni a 10 anni compiuti: giorni 20; da oltre i 10 anni fino a 20: giorni 25; oltre i 20: giorni 30. Personale non impiegatizio: (IV, V e VI categoria) con anzianità da 1 a 5 anni compiuti: giorni 14; da oltre i 5 anni fino a 15 compiuti: giorni 18; da oltre 15 anni fino a 20 anni: giorni 21; oltre i 20 anni compiuti: giorni 25. Apprendisti: di età superiore ai 16 anni: giorni 20.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-51