Art. 5 · Assunzione
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 5

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Assunzione

In vigore dal 20 ott 1960
L'assunzione del personale deve essere effettuata in conformità delle vigenti norme di legge in materia e dei relativi regolamenti. Per il personale specializzato e per quello esterno l'Istituto ha facoltà di scelta e libertà di assunzione, facendone comunicazione all'Ufficio di collocamento nel termine ed alla Commissione di qualifica ove sia stata costituita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-5