CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 41
41 / 138Retribuzione a percentuale
In vigore dal 20 ott 1960
Nel contratti economici, ove localmente vi siano Istituti che intendano adottare anche parzialmente il sistema di retribuzione a percentuale, sarà stabilita la misura di essi nel minimo e nel massimo, le modalità di applicazione e gli elementi sui quali deve essere computata.
Ove trattasi di percentuale di servizio, la suddivisione della medesima sarà stabilita in base ad un punteggio a seconda della categoria e qualifica dei dipendenti.
Col sistema a percentuale deve comunque essere garantita al dipendente una retribuzione media annuale non inferiore a quella fissata per gli altri nello stesso Contratto economico ai sensi degli articoli precedenti. Dovrà comunque essergli mensilmente corrisposta una somma pari ai detto minimo tutte le volte che esso non venga raggiunto con la percentuale ma semprechè nei mesi precedenti egli non abbia percepito di più, tenendo presente il conguaglio annuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-41