Art. 34
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 34

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In vigore dal 20 ott 1960
Le norme del presente titolo relativamente all'obbligo della assicurazione malattie, sono applicabili anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Istituti di cura situati nelle province nelle quali vige tutt'ora il R.D.L. 29 settembre 1925, n. 2146 nei limiti compatibili con le disposizioni di esso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-34