Art. 33
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 33

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In vigore dal 20 ott 1960
Il dipendente ammalato od infortunato che per prescrizione medica sia costretto a trascorrere il periodo di malattia presso l'Istituto di cura, avrà, diritto a fruire del vitto e dell'alloggio, salvo l'obbligo di rimborsare il controvalore nella misura stabilita dai contratti economici provinciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-33