CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 28
28 / 138In vigore dal 20 ott 1960
Gli Istituti di cura sono tenuti altresì ad assicurare i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Nel caso di infortunio le prestazioni e le indennità relative alla invalidità temporanea di cui il dipendente fruisce da parte dell'INAIL, esonerano l'Istituto di cura anche dall'onere previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente per il caso di mancata assicurazione malattie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-28