CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 27
27 / 138In vigore dal 20 ott 1960
I dipendenti, ivi compresi i medici, dovranno essere assicurati presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie in modo che ciascuno di essi stazioni sanitarie ed assistenziali nella misura e nei limiti previsti dalle relative norme statutarie e legislative vigenti.
È fatta salva la possibilità di speciali accordi con l'INAM o la istituzione di un sistema di assistenza diretta data la autonomia sindacale della categoria e la sua specifica funzione ospedaliera.
Le prestazioni di cui al primo comma saranno a carico dell'Istituto di cura che non abbia provveduto alla assicurazione del dipendente affetto da malattia assistibile dall'INAM e semprechè non ricorra l'ipotesi dell'automatismo delle prestazioni da parte di questo ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-27