CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 22
22 / 138In vigore dal 20 ott 1960
Il lavoro straordinario dovrà essere di norma autorizzato preventivamente, ma comunque espressamente dall'Istituto ed a cura di esso annotato cronologicamente su un'apposito registro.
Ciascun dipendente che lo abbia comunque prestato è tenuto ad apporre sul detto registro il proprio visto ed ha diritto ad annotarvi gli eventuali reclami per errori od omissioni o per l'eventuale mancato pagamento di esso. Il registro dovrà essere conservato e servirà come documento di prova a tutti gli effetti. Il dipendente potrà quando erede averne un estratto per la parte che lo riguarda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-22