Art. 20
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 20

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In vigore dal 20 ott 1960
È normale anche il lavoro che venga prestato di notte e cioè dalle 22 alle 6 in osservanza di regolari turni stabiliti entro i limiti di durata massima di cui all'articolo precedente, in qualsiasi ora essi abbiano inizio o termine. Dalle ore di lavoro fissate nell'articolo precedente è escluso il tempo per la consumazione dei pasti che pertanto non è computabile a questo effetto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-20