CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione
Art. 2
112 / 138In vigore dal 20 ott 1960
In applicazione dell' del Contratto Nazionale e con riferimento alla Legge 29 aprile 1949, n. 264 sulla disciplina di collocamento, il personale specializzato e di particolare destinazione per il quale può esservi libertà di scelta o di assunzione, ferma restando la comunicazione all'Ufficio di collocamento locale, è il seguente: medici, farmacisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti, massaggiatori, sorveglianti manicomiali, personale tecnico addetto ai gabinetti di analisi ed ai laboratori, cuochi, dispensieri, portieri, camerieri, inservienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-2-2