Art. 2 · Specie.
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 2

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Specie.

In vigore dal 20 ott 1960
Gli Istituti di Cura si intendono suddivisi in: a) Sanatori e Case di Cura per malattie polmonari tubercolari; b) Case di Cura per malattie tubercolari extra polmonari (ossee, ghiandolari, urogenitali, chirurgiche); c) Case di Cura generiche o policliniche (chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, mediche, fisioterapiche, per malattie nervose, ecc.); d) Case di Cura naturali, dietetiche, di convalescenza, ecc.; e) Case di Cura psichiatriche (per alienati), Istituti medico-psicopedagogici o di rieducazione psichica, Preventori. Criterio di differenziazione, ai fini del presente contratto e di quelli economici, è anche quello tra Istituti destinati esclusivamente al ricovero di ammalati a completo carico di Enti di assistenza sanitaria e Casse mutue ed Istituti che ricoverano anche paganti direttamente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-2