CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 2
2 / 138Specie.
In vigore dal 20 ott 1960
Gli Istituti di Cura si intendono suddivisi in:
a) Sanatori e Case di Cura per malattie polmonari tubercolari;
b) Case di Cura per malattie tubercolari extra polmonari (ossee, ghiandolari, urogenitali, chirurgiche);
c) Case di Cura generiche o policliniche (chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, mediche, fisioterapiche, per malattie nervose, ecc.);
d) Case di Cura naturali, dietetiche, di convalescenza, ecc.;
e) Case di Cura psichiatriche (per alienati), Istituti medico-psicopedagogici o di rieducazione psichica, Preventori.
Criterio di differenziazione, ai fini del presente contratto e di quelli economici, è anche quello tra Istituti destinati esclusivamente al ricovero di ammalati a completo carico di Enti di assistenza sanitaria e Casse mutue ed Istituti che ricoverano anche paganti direttamente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-2