Art. 17
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 17

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In vigore dal 20 ott 1960
La durata del periodo di prova per il personale impiegatizio di I, II e III categoria A non potrà superare i tre mesi e per quello di III categoria B i due mesi. Per il personale non impiegatizio, non potrà superare i 45 giorni se di IV categoria, i 30 giorni se di V ed i 14 giorni se di VI categoria.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-17