CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 15
15 / 138In vigore dal 20 ott 1960
Nei contratti economici il minimo di stipendio e salario da garantirsi all'apprendista assunto dal 16mo al 18mo anno di età, non potrà essere inferiore per il primo anno ai 6/10mi del minimo contrattuale previsto per la qualifica alla quale verrebbe assegnato e per i sei mesi successivi non inferiore ai 7/10mi. Per quelli assunti dal 18mo al 30mo anno di età non potrà essere inferiore per i primi sei mesi ai 3/4 e per i successivi sei mesi agli 8/10mi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-15