Art. 14
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione

Art. 14

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In vigore dal 20 ott 1960
Con riferimento all' del Contratto Nazionale non sarà stipulato un nuovo contratto di lavoro per i dipendenti di Case di Cura aderenti a quella Organizzazione nazionale dei lavoratori stipulante o firmataria che direttamente o la cui organizzazione periferica abbia stipulato un contratto o un accordo collettivo che preveda condizioni inferiori a quelle del Contratto Nazionale. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-14-2