Art. 11
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione

Art. 11

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In vigore dal 20 ott 1960
Agli effetti dell' del Contratto Nazionale la estensione o adozione o applicazione di esso, comunque avvenga, anche se per disposizione di legge, o il semplice riferimento ad esso come fonte normativa di accordi economici da parte di Istituti di Cura o dei relativi dipendenti non aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori o all'ANCIP, comporta in ogni caso indipendentemente da ogni altra obbligazione, da parte di chi se ne serve il pagamento di una somma a titolo di partecipazione alle spese ed agli oneri di assistenza e di stipulazione, all'ANCIP se istituto di cura ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti se dipendenti, nella misura e secondo le modalità che saranno fissate dalle medesime.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-11-2