Art. 11
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 11

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In vigore dal 20 ott 1960
L'assunzione degli apprendisti deve avvenire a mezzo dell'Ufficio provinciale di Collocamento e può essere nominativa nei limiti stabiliti dalla legge. Non possono essere assunti coloro che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, o che abbiano superato i 20. Avranno diritto di precedenza i diplomati delle scuole professionali o dei corsi di istruzione specifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-11