Art. 107
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 107

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In vigore dal 20 ott 1960
La stipulazione dei contratti economici esclude e preclude nella stessa giurisdizione territoriale di applicazione di essi, altre regolamentazioni contrattuali dovute ai sindacati periferici delle Organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie e che prevedano un trattamento economico comunque inferiore per i dipendenti degli Istituti di Cura non aderenti alla Associazione Nazionale. Ove ve ne siano in atto esse debbono essere disdette e rinnovate. Diversamente il quantum dei primi si intenderà sostituito di pieno diritto da quello delle seconde. I contratti economici stipulati con uno soltanto dei sindacati periferici delle Organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie nazionalmente, sono applicabili solo agli aderenti di esso ed ai dipendenti che lo accettino individualmente. Essi tuttavia restano l'unica regolamentazione economica locale che potrà essere estesa, per accettazione degli altri sindacati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-107