Art. 104
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 104

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In vigore dal 20 ott 1960
Il presente contratto preclude alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti o firmatarie di stipulare o firmare in sede nazionale, interregionale o regionale, con altre Organizzazioni sindacali o di Istituti di cura o di lavoratori di essi, un qualsiasi altro Contratto normativo od accordo che regoli anche parzialmente le materie qui trattate. La inosservanza di questa norma comporta da una parte la immediata risoluzione del presente Contratto e dei relativi contratti economici e dall'altra piena libertà di azione sindacale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-104