Art. 103 · Competenza contrattuale
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Art. 103

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Competenza contrattuale

In vigore dal 20 ott 1960
La competenza a trattare le materie di carattere normativo anche se di indiretto contenuto economico siano o non siano disciplinate dal presente Contratto, è di carattere nazionale e devoluta quindi esclusivamente alla Associazione Nazionale ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie dei lavoratori e non può essere delegata. Le sedi periferiche, i sindacati o comunque le rappresentanze locali della Associazione e delle Organizzazioni sindacali nazionali anzidette, potranno trattare soltanto il quantum della retribuzione e comunque solo quelle materie che siano state espressamente loro demandate dal presente Contratto. Ogni eventuale accordo o contratto periferico che deroghi ai limiti di competenza per materia così fissati, si intende nullo di pieno diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-103