Art. 10
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 10

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In vigore dal 20 ott 1960
L'apprendistato è regolato dalle norme di legge vigenti. Il relativo rapporto di lavoro comporta anche per gli Istituti di Cura privati l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità tecniche per diventare lavoratore qualificato. Esso è ammesso solo per le mansioni impiegatizie di III categoria e per quelle non impiegatizie qualificate di IV, V e VI categoria. Il numero degli apprendisti che potrà essere tenuto in servizio sarà stabilito negli accordi economici, in base alla importanza ed alla specie degli Istituti ed ai numero dei dipendenti qualificati che vi prestano servizio. Comunque per ogni apprendista dovrà esservi almeno un dipendente di qualifica corrispondente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-10