Art. 7 · ORARIO DI LAVORO
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 7

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ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 19 ott 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Agli operai che eseguono lavori preparatori e complementari di cui all' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall' del presente contratto.
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