Art. 65 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE
CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 65

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

In vigore dal 19 ott 1960
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno, reciprocamente atto che stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare, per gli operai in forza presso le singole Imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-65