CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 62
61 / 132CASSE EDILI
In vigore dal 19 ott 1960
Le parti stipulanti, riconoscendo l'importanza delle finalità perseguite dalle Casse Edili, promuoveranno l'istituzione, laddove possibile, di questi organismi.
L'amministrazione delle Casse Edili esistenti e di quelle che potranno essere costituite va effettuata in forma paritetica con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali interessate.
Per il conseguimento degli scopi delle Casse le stesse Associazioni territoriali determineranno la misura del contributo paritetico fra, un minimo dello 0,10 per cento ed un massimo dello 0,50 per cento sulla paga base di fatto corrisposta agli operai, senza pregiudizio per le maggiori misure eventualmente esistenti.
Tale contributo avrà decorrenza, per le Casse esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente contratto: e per quelle che si costituiranno, dalla data della loro costituzione.
Una Commissione di studio sarà costituita con la partecipazione paritetica di rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-62