CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 61
60 / 132ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
In vigore dal 19 ott 1960
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva, competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente-Scuola od al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti-Scuola realizzeranno il loro scopo mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico degli industriali edili, da fissarsi localmente in misura, non superiore allo 0,70 per cento della paga base di fatto corrisposta agli operai e da versarsi presso un Istituto bancario o similare Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico dai nominarsi dalle Associazioni territoriali interessate.
Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori stabiliranno in armonia con i principi suesposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti-Scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata, in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di insegnamento saranno studiati e fissati in modo da contenerli nelle possibilità di bilancio consentito dal finanziamento concordato, Gli Enti-Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-61